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La corte costituzionale: il veneto non può essere indipendente

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federazione-italianadi FRANCO CAGLIANI

Bocciato il referendum consultivo sull’indipendenza del Veneto, ammesso – ma solo parzialmente – quello sull’autonomia, che non potrà includere la tassazione né la richiesta di statuto speciale. Così ha deciso la Corte Costituzionale a fronte dei ricorsi presentati dal Governo contro le due leggi di consultazione popolare approvate dall’assemblea regionale il 19 giugno 2014.

La sentenza, firmata dal presidente della Consulta Alessandro Criscuolo e redatta dal giudice Marta Scarabia, non riserva sorprese sul versante “indipendentista”, dove il rigetto del quesito – «Vuoi che il Veneto diventi una Repubblica indipendente e sovrana? Sì o No?» – appariva scontato e i magistrati hanno puntualmente accolto l’impugnazione di Palazzo Chigi, dichiarandolo «illegittimo» perché lesivo del «principio costituzionale dell’unità della Repubblica», il cui «valore fondante e identitario» è sancito dall’articolo 5 della Carta. Qui il testo integrale della sentenza con la quale la Corte Costituzionale ha bocciato il referendum consultivo sull’indipendenza del Veneto, proposto dal governo regionale (presidente Luca Zaia della Lega Nord) con due leggi approvate il 19 giugno del 2014. Con la sentenza n. 118 del 2015 la Corte accoglie il ricorso del governo Renzi per illegittimità costituzionale.

Più articolato l’approccio all’altra opzione refendaria, che includeva cinque quesiti; qui la Corte – accogliendo la tesi dei giuristi Mario Bertolissi e Ivone Cacciavillani – ha ritenuto legittima la domanda «Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di referendumvenetoautonomia», valutata pienamente conforme con il dettato costituzionale perché «evoca il disposto dell’articolo 116, terzo comma, a norma del quale la legge dello Stato può attribuire alle Regioni a statuto ordinario «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia»; cancellato, invece, i quesiti che interpellavano i cittadini veneti sull’opportunità di trattenere nel territorio regionale «una percentuale non inferiore all’ottanta per cento dei tributi pagati annualmente»; sull’eventualità che «il gettito derivante dalle fonti di finanziamento della Regione non sia soggetto a vincoli di destinazione» e, ancora, che il «Veneto diventi una regione a statuto speciale».

La Corte li ha giudicati rispettivamente in contrasto, il primo, con lo Statuto della Regione, che agli aricoli 26 e 27 non ammette referendum consultivi che attengano a leggi tributarie; il secondo con l’articolo 119 della Costituzione, che vieta al legislatore di prevedere, in materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, «nuovi finanziamenti a destinazione vincolata»; e l’ultimo, sull’autonomia a Statuto speciale, perché «incide su scelte fondamentali di livello costituzionale che non possono formare oggetto di referendum regionali».

Questa la decisionale della Consulta. Il fronte indipendentista – Alessio Morosin in testa – parla di «un verdetto scontato» annuncia che la battaglia giuridica proseguirà sul piano internazionale.

Si legge sul sito della Regione Veneto: “Stiamo approfondendo i contenuti della sentenza della Corte Costituzionale riguardante le due leggi regionali che indicono referendum consultivi su autonomia e indipendenza del Veneto. Al di là dell’ammissibilità dell’uno o dell’altro quesito, resta ferma la nostra volontà di difendere il diritto dei cittadini di esprimersi su entrambi i referendum consultivi, che sono e restano un ottimo esercizio di democrazia”. E’ questo il commento del presidente della Regione del Veneto Luca Zaia alla sentenza n. 118 della Corte Costituzionale che si è espressa in ordine alla legittimità costituzionale delle leggi regionali n. 15 del 19 giugno 2014, che riguarda l’indizione di un referendum consultivo sull’autonomia del Veneto, e n. 16 del 19 giugno 2014, che riguarda l’indizione di un referendum consultivo sull’indipendenza del Veneto. 

 

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2 COMMENTS

  1. Visto che il referendum è lesivo dell’articolo della Costituzione sull’unità nazionale, si può far ricorso sul trattato di Osimo e di Parigi, visto che anch’essi hanno violato l’unità nazionale.
    Se la Costituzione italiana impedisce l’autodeterminazione dei popoli è in contrasto con le regole internazionali stabilite dall’Onu e sottoscritte dal governo italiano.

  2. Ai parrucconi italici non par vero di attribuire “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” senza però “concedere” di trattenere in Veneto il proprio denaro.
    Così facendo scaricheranno sul Veneto più competenze (leggasi costi) continuando pero il furto di più di 20 Miliardi di euro all’anno.
    Caspita che conquista!!!

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