di LUIGI CORTINOVIS
Lo scudo inserito nel vergognoso e profondamente incostituzionale D.L. 44/2021 (convertito con Legge 76/2021) non tiene se, come sistematicamente avviene, la vittima non è stata informata per iscritto che il “vaccino” Covid-19 inoculatole è una sostanza autorizzata dalla Commissione Europea solo in via condizionata per 1 anno e non le è stata comunicata la data di scadenza di tale autorizzazione condizionata.
Il Legislatore Comunitario all’art. 8 Regolamento CE 507/2006 prevede un chiaro obbligo informativo al riguardo. Tale obbligo informativo implica, che alla persona vaccinanda vengano, dunque, indicati gli studi preclinici, farmacologici e clinici che non sono stati fatti oppure che sono ancora in corso nonché i possibili rischi nei quali il/la vaccinanda, vista la fase di fatto sperimentale del farmaco, incorre.
Tutto questo non viene fatto in clamorosa violazione dell’art. 8 Regolamento CE 507/2006 (normativa direttamente applicabile in ogni stato membro) e, dunque, lo scudo inventatosi dal Legislatore Italiano non tiene! Probabilmente alla Procura mancavano queste indicazioni.
Spesso neanche il personale sanitario è stato informato dall’autorità competente dell’autorizzazione solo condizionata e, dunque, anche nei loro confronti i responsabili dell’Autorità Sanitaria nazionale e locale hanno violato l’obbligo informativo di cui all’art. 8 Regolamento CE 507/2006. (RH)