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Coronavirus, ecco il vademecum di sopravvivenza libertaria agli abusi

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di ALESSANDRO FUSILLO

Il Signor Giuseppe (o Giuseppi, secondo alcuni) Conte, oscuro avvocato di provincia assurto agli onori della cronaca quando un comico non più in grande spolvero e un ex venditore di bibite dello stadio di Napoli decisero di nominarlo presidente del consiglio, ha emesso lunedì l’ennesimo pagliaccesco decreto per regolamentare la vita di sessanta milioni di italiani, nessuno dei quali ha mai espresso un voto che sia uno in favore del nostro. Ricordo ancora, con nostalgia, i tempi in cui ci lamentavamo del buon Matteo Renzi, reo di essersi fatto nominare primo ministro avendo avuto solo i voti da sindaco di Firenze. Il buon Conte non è stato eletto nemmeno amministratore del suo condominio, eppure dispone con piglio dittatoriale e con cipiglio preoccupato della vita di tutti i suoi concittadini. È la democrazia bellezza!

Tralascio ogni commento sull’italiano approssimativo del decreto. La chiarezza mentale si riflette nella semplicità della scrittura. E il linguaggio convoluto e contorto del decreto è la miglior prova della grave confusione nella quale versano i cervelli purtroppo assai limitati dei redattori del documento. Compulsando il quale si apprende da un kafkiano diagramma che ne costituisce l’allegato 10 che siamo nella fase 2A. Ci saranno, poi, a Dio piacendo, le fasi 2B, 3 e 4, il tutto senza alcuna indicazione di date e di un programma.

Il diagramma, che è costruito come una sorta di gioco dell’oca, è colmo di freccette che riportano lo sfortunato giocatore alla casella di partenza cioè alla fase 1 con la conseguente necessità di ripetere tutta la trafila. In altri termini: finisce la fase 1 ma può ricominciare a discrezione del líder máximo. Cosa si può fare durante la fase 2A? In sintesi, quasi nulla.

Per la maggior parte gli italiani possono stare a casa a morire di fame giacché il governo non ha soldi e il lavoro è stato sostanzialmente vietato: è lecito uscire in balcone ad esporre drappi colorati con la scritta “andrà tutto bene” o intonare l’inno di Mameli e altre canzoni patriottiche per ricordare a noi stessi quanto siamo fortunati ad essere nati nel paese governato dalla farsesca alleanza giallo-rossa e ci perdonino i tifosi della squadra di Roma i cui giocatori scambierei oggi stesso con i ridicoli personaggi del governo: farebbero molto meglio.

Alcuni potranno partecipare alla buffonata del lavoro agile. A dire il vero non si sa cosa ci sia di agile nello stare in casa propria con le terga ben piantate sulla sedia mentre si guarda lo schermo di un computer, ma così vuole la neolingua del burocratese governativo. Pochi, davvero pochi, potranno riprendere la propria attività, ma in condizioni di tale disagio che viene da chiedersi se vorranno davvero farlo e se ci saranno clienti che si sottopongano ai grotteschi rituali inventati dai guitti del governo per comprare le merci e i servizi offerti dai poveri diavoli che potranno riaprire. Ma il governo è buono e lo fa per la nostra salute: questo è ciò che dobbiamo credere e che viene ripetuto con ossessionante ripetitività dai mezzi di comunicazione di massa tutti d’accordo nell’intonare il quotidiano peana osannante in favore del governo.

L’unica vera novità rispetto alla fase 1 è che si possono incontrare i congiunti, purché nel rispetto della distanza di un metro ed evitando assembramenti, qualunque cosa siano questi ultimi. La scelta del termine “congiunti” è indicativa di una pessima tecnica legislativa perché si tratta di un termine alquanto vago e che giustamente ha già suscitato facili e sacrosante ironie. Infatti, nell’ambito della vasta congerie delle leggi italiche non c’è una norma chiara che definisca chi siano i congiunti. L’unica disposizione che effettivamente li definisce è l’art. 307 del codice penale (assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata), e non può sfuggire il sinistro umorismo del primo ministro che ha inteso, evidentemente, assimilare chi va a trovare i nonni a chi presti assistenza a organizzazioni criminali: s’intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso (chissà perché non quelli di sesso diverso, misteri del legislatore n.d.a.), i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (cognati), gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole (non gli ex cognati quindi). Argomentando dall’art. 90 del codice di procedura penale si potrebbero aggiungere alla lista le persone legate da relazione affettiva e stabilmente conviventi (ma non ci sarebbe ragione di andarli a trovare vista la convivenza), dall’art. 597 c.p. l’adottante e l’adottato e, infine, dall’articolo 400 del codice della navigazione gli addetti alla famiglia (fantesche, domestici, collaboratrici familiari e simili).

Come per tutti gli altri decreti dell’avvocato degli italiani, non si fa cenno alla famigerata autocertificazione, ormai giunta alla sua ennesima versione, che i patri untori sani devono sottoscrivere ogni volta che compiano il grave crimine di uscire dalle quattro mura domestiche. L’autocertificazione, è bene sottolinearlo, non è obbligatoria e si tratta di un adempimento previsto da alcune circolari del Ministro della Polizia (c.d. Ministero dell’Interno) che, in quanto tali, sono delle semplici raccomandazioni od opinioni del Ministro che non hanno alcun valore legale.

Poiché ciascuna prestazione personale (come quella di sottoscrivere forzosamente un modulo) non può essere imposta se non in base alla legge (art. 23 della costituzione) coloro che saranno fermati dai solerti poliziotti potranno, sempre rispettosamente e cortesemente, chiedere a costoro di indicare la disposizione di legge che preveda l’autocertificazione e, quando i tutori dell’ordine non sapranno cosa rispondere salvo indicare qualche circolare, ci si potrà rifiutare di sottoscrivere il famigerato papiro ministeriale. A meno che, questo è possibile, il poliziotto non notifichi al fermato lì per lì un ordine scritto di sottoscrivere il modulo. In tal caso si potrà far notare al poliziotto che ha l’obbligo di trasmettere l’ordine scritto alla magistratura per la relativa convalida entro 48 ore (art. 13, comma 2 della costituzione). Il destinatario dell’ordine scritto ha ovviamente diritto di riceverne una copia per l’impugnazione. Inutile dire che le eventuali sanzioni amministrative irrogate per la mancanza dell’autocertificazione o per il rifiuto di firmarla sono tutte invalide e possono essere impugnate davanti al Giudice di Pace con la procedura in uso per le multe relative alla circolazione automobilistica.

Si può essere fermati mentre si circola a piedi senza che sussista alcun sospetto della commissione di un reato? In linea di principio perché la polizia proceda all’identificazione di un pedone sarebbe necessaria un’indagine giacché lo scopo dell’identificazione è quello di acquisire notizie o dall’indagato oppure da persone in grado di riferire sui fatti (potenziali testimoni). Così vorrebbe l’art. 349 del codice di procedura penale e così vorrebbero delle basilari norme di civiltà. Ma la civiltà, come è noto, viene messa tra parentesi in tempi di crisi e le misure adottate in epoche difficili rimangono anche dopo che le difficoltà sono passate. Così, è ancora vigente una norma approvata all’epoca degli anni di piombo, ossia l’art. 11 del decreto-legge 21.03.1978 n. 59 secondo il quale gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici chiunque, richiestone, rifiuti di dichiarare le proprie generalità ed ivi trattenerlo per il tempo strettamente necessario al solo fine dell’identificazione e comunque non oltre le ventiquattro ore.

Non è necessario, quindi, se si gira a piedi, avere con sé un documento di identità, ma su richiesta si devono dichiarare le proprie generalità. L’ufficiale di pubblica sicurezza può, tuttavia, ritenere non credibili le dichiarazioni e in tal caso può tradurre, anche con l’uso della forza, colui che ha reso la dichiarazione sulle generalità presso la caserma nell’applicazione, appunto, del cosiddetto fermo per identificazione che può durare sino a ventiquattro ore. Mentre, dunque, è opportuno, ma non obbligatorio avere con sé un documento di identità per evitare il rischio di fermo per identificazione, va detto che comunque il pubblico ufficiale che abusi di questo strumento rischia una denuncia per arresto illegale.

In questi giorni si favoleggia anche di accessi della polizia presso abitazioni private per constatare e interrompere lo svolgimento di attività vietate dal caudillo della Daunia come feste e assembramenti tra congiunti e non. Ebbene, l’ufficiale – e non l’agente – di polizia giudiziaria può accedere presso un domicilio privato solo su specifico mandato scritto di un magistrato oppure nella flagranza di un reato che preveda l’arresto o il fermo immediato dell’indagato. Se, pertanto, la polizia dovesse suonare al campanello di un’abitazione privata:

  • 1) anzitutto l’ufficiale di polizia giudiziaria deve identificarsi mediante l’esibizione del tesserino, la divisa non basta;
  • 2) se non dispone di un provvedimento scritto del magistrato che disponga la perquisizione domiciliare;
  • 3) deve dichiarare i motivi di urgenza che giustificano l’intervento immediato e deve comunque avvisare chi subisca la perquisizione della facoltà di farsi assistere da un avvocato.

Anche in questo caso il pubblico ufficiale che agisca senza la copertura di un provvedimento del magistrato rischia in proprio perché, in caso di abuso, si espone al rischio di una denuncia per perquisizione o ispezione personale arbitraria (art. 609 c.p.) oppure per violazione di domicilio commessa da pubblico ufficiale (art 615 c.p.) Entrambe le ipotesi possono comportare conseguenze molto gravi per la carriera di un ufficiale di polizia giudiziaria per cui alla Polizia, ai Carabinieri o alla Guardia di Finanza che si presentino a sorpresa a casa senza un provvedimento che li giustifichi si potrà opporre un rifiuto dichiarando che non sussiste alcun fondato sospetto della commissione di un reato che preveda l’arresto o il fermo in flagranza. Starà a questo punto all’ufficiale di polizia giudiziaria decidere se prendersi il rischio di agire in proprio con le possibili conseguenze personali.

Laddove ci si sposti in macchina le cose cambiano un po’. Infatti, ai sensi dell’art. 12 del codice della strada, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria (più una serie di altre figure marginali nelle quali non capiterà mai di imbattersi) hanno il potere di esercitare il controllo della sicurezza sulle strade. In questo caso le regole sono diverse. Su richiesta gli ufficiali devono dichiarare il proprio nome ed esibire il tesserino, ma basta la divisa perché l’automobilista sia obbligato a fermarsi. Gli agenti in borghese devono essere muniti della paletta bianca e rossa che è regolamentare solo se ha all’interno del disco rosso lo stemma della repubblica e la stampigliatura della forza cui appartiene l’agente in borghese. Una paletta senza scritte è irregolare. L’automobilista deve a richiesta esibire la patente e il documento di circolazione dell’autoveicolo. Per l’autocertificazione e la perquisizione personale o del veicolo valgono le considerazioni fatte sopra.

Opporsi con la violenza o la minaccia ad un pubblico ufficiale può integrare il reato di resistenza (art. 337 c.p.) punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. D’altro canto, la semplice non collaborazione, ossia la resistenza passiva non è punibile. La fuga o l’allontanamento non costituiscono di per sé un atto di resistenza a meno che non ci siano delle circostanze ulteriori. Ad esempio, la fuga in automobile con inseguimento e messa a rischio della sicurezza stradale è un atto di resistenza. Tuttavia, il pedone che abbia declinato le proprie generalità potrà limitarsi a chiedere cortesemente se deve considerarsi in stato di fermo o di arresto. Se la risposta, come probabile, sarà negativa, può semplicemente allontanarsi ed andarsene per i fatti suoi.

L’Italia purtroppo non è un paese libero. Queste raccomandazioni sono il meglio che si può fare, considerata la nostra legislazione. Inutile sottolineare che fermare una persona pacifica che non sta compiendo alcuna attività illecita è un’insopportabile aggressione e limitazione della libertà personale che in un paese orientato al rispetto dell’individuo non potrebbe esistere.

Ma per trasformare l’Italia in un paese libero ci vorrebbe ben altro: non solo una riforma radicale della legislazione, ma anche una popolazione che si desti kantianamente dal suo sonno dogmatico ed impari a capire che il governo non è mai la soluzione ma sempre il problema. La corrente crisi potrebbe essere la buona occasione. Tutti gli atti governativi non hanno causato altro che danni e sofferenze. Sarebbe ora che gli italiani si svegliassero e prendessero in mano il loro destino, anzitutto mandando il dittatore foggiano a fare danni in casa sua o nel suo studio legale ma senza affliggere tutto il resto dei suoi disgraziati concittadini.

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4 COMMENTS

  1. Bravo! Bell’articolo. Ricordo una banda di malfattori che operava con divise nei dintorni di Padova. Di solito circuivano i vecchietti. Io una volta mi hanno preso per vecchietto. Hanno suonato al mio campanello mentre stavo ripulendo la mia katana e senza far troppe storie se ne sono andati…

  2. C’è un commentatore de Il Corriere Della Sera che definirebbe l’autore del presente articolo un uomo malvagio che ostenta l’idea di libertà come una bandierina e che vuole attirare a sé la parte peggiore dell’Italia. Siamo tornati al “servo del padrone” se voti un partito diverso da quello comunista o socialista. Non credo che la corrente crisi sarà una buona occasione. Anzi: vedendo la sindrome di Stoccolma con espletazione salivare di tanti concittadini, credo che la tentazione totalitaria di certi personaggi si rafforzerà ulteriormente. Perché corroborata dal consenso.

    • Purtroppo mi trovo a dover condividere quanto detto. Purtroppo perchè vorrei anch’io che ci sai un minimo di amor proprio ma vedo ovunque gente spenta, incattivita, senza senso critico e allineata e coperta. Non riesco a credere che ci possa essere un cambiamento rilevante.

      • Purtroppo, quel che lei osserva a noi anche risulta, ma non lasciamo mai nulla di intentato, nel tentativo di risvegliare le coscienze.

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