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Costituzioni volute dal popolo, ecco una lista di casi in tutto il mondo

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egitto costituzionedi ENZO TRENTIN

Anche qui in «MiglioVerde» ci sono due correnti di pensiero, una che non vede di buon occhio il formarsi di Costituzioni preferendo il diritto consuetudinario. Il Regno Unito ed altri paesi non hanno una Costituzione scritta, anche se va osservato che è esistita una proto Costituzione: la Magna Charta Libertatum un documento, scritto in latino, che il re d’Inghilterra Giovanni Senzaterra fu costretto a concedere ai baroni del Regno, propri feudatari diretti, presso Runnymede, il 15 giugno 1215. Nemmeno la millenaria Repubblica di Venezia ce l’aveva, ma per secoli oltre sei secoli fu amministrata dalla democrazia diretta, poi, nel 1297, vi sarà la Serrata del Maggior Consiglio, il quale viene trasformato in un circolo esclusivo di circa 2.000 famiglie che sino a quel momento ne avevano fatto parte. Tuttavia forme di federalismo autentico eviteranno l’assolutismo che si constata altrove nel periodo coevo. L’altra corrente di pensiero vede favorevolmente il costituzionalismo che è stato pensato per proteggere i diritti umani e la democrazia.

Tralasciamo, in questa analisi, il diritto consuetudinario e facciamo un giro d’orizzonte sul costituzionalismo. Quello moderno si ricollega all’adozione di Costituzioni scritte, quali documenti solenni che legittimano e, allo stesso tempo, limitano il potere politico. A partire dall’agosto 1793 invalse l’uso di redigere i testi costituzionali per poi farli approvare, tramite referendum, dal cosiddetto popolo sovrano. La prima Costituzione francese fu approvata con quasi il 90% di “” espressi da sei milioni di elettori francesi ammessi a decidere sulla nuova Costituzione democratica del paese (i Montagnard della Costituzione) in quel rivoluzionario referendum. La Costituzione italiana del 1948 non fu mai approvata dal popolo sovrano. Il 27 dicembre 1947 – gli storici ci dicono dopo due o tre giorni di tentennamenti -, a norma della XVIIIª Disposizione Transitoria e Finale, la Costituzione venne promulgata dal Capo provvisorio dello Stato De Nicola (in assenza di referendum), con le controfirme del Presidente dell’Assemblea Costituente Umberto Terracini e del Presidente del Consiglio dei Ministri Alcide De Gasperi, nonché il visto del Guardasigilli Giovanni Grassi, ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Tutto ciò va contestualizzato: i tempi erano quelli di un dopoguerra di miseria, tuttavia quello che non s’era potuto fare allora si sarebbe potuto fare negli anni del boom economico, per esempio.

In Francia, e altrove come documenteremo più avanti, ma non in Italia, sono stati acquisiti i princìpi espressi da Thomas Paine [«Rights of Man», 1791]: «Una costituzione non è l’atto di un governo, ma l’atto di un popolo che crea un governo: un governo senza Costituzione è un potere senza diritto …Una Costituzione è antecedente a un governo: e il governo è solo la creatura della Costituzione». Secondo questa visione della cosa pubblica, divengono illegittimi: la Costituzione italiana e gli Statuti (che rappresentano le piccole Costituzioni degli Enti) di Comuni, Province e Regioni.

Secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 1/2014GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE, [VEDI QUIsi evince che non solo buona parte dell’attuale Parlamento è illegittimo, lo sono gli ultimi tre Presidenti del consiglio dei ministri mai votati dal cosiddetto popolo sovrano, ed il Presidente della repubblica uscente. Quello entrante che sarà eletto dallo stesso Parlamento diverrà esso pure illegittimo, stante la sentenza della Corte.

Proviamo a vedere cosa succede, a questo proposito, in buona parte del mondo.

In Germania tutte le modifiche costituzionali devono ottenere il consenso di almeno 2/3 dei membri delle Camere. Così anche in Portogallo, in Giappone, dove è previsto anche un referendum, e in Belgio, dove è previsto che siano elette nuove Camere prima della votazione finale della riforma. In alcuni paesi nordici, come la Norvegia, la Svezia e la Danimarca, sulla falsariga delle Costituzione rivoluzionaria francese dei ’91, è previsto che il Parlamento che propone una riforma costituzionale venga sciolto e sia rinviato alle nuove Camere la approvazione finale. Spesso è prevista anche l’approvazione diretta del popolo con il referendum. Così in Grecia, dove sono previste due deliberazioni successive delle “vecchie” Camere e una delle “nuove”, imponendo comunque, prima o dopo, che sia raggiunta la maggioranza dei 3/5 dei deputati. In Spagna le riforme richiedono la maggioranza almeno dei 3/5 dei membri delle Camere; ma per le riforme più importanti è prescritto che le due Camere votino a maggioranza dei due terzi, siano poi sciolte, siano indette le elezioni e convocate le nuove Camere, che devono riapprovare ancora con la stessa maggioranza la proposta di riforma che, infine, deve essere sottoposta a referendum. Negli Stati Uniti gli emendamenti devono passare attraverso un doppio filtro, quello dei Congresso e quello dei parlamenti degli Stati membri, e le maggioranze richieste variano, tra proposta e approvazione finale, dai 2/3 ai 3/4 dei voti (si pensi che l’approvazione dei XXVII emendamento della Costituzione americana ha richiesto un procedimento durato più di due secoli!). Solo in Francia è possibile cambiare la Costituzione con voto a maggioranza semplice dalle due Camere, ma occorre anche l’approvazione dei popolo tramite referendum: questo può essere evitato solo se le Camere, convocate a congresso dal Presidente della Repubblica, approvano la proposta a maggioranza dei 3/5 dei voti validi. [vedi: Bin-Pitruzzella, Diritto pubblico]

Nello specifico, e per rendere maggiormente comprensibile la materia ai non addetti ai lavori, ci piace riportare qui le fonti del diritto austriaco:

Il diritto austriaco è principalmente un diritto codificato, mentre il diritto consuetudinario svolge un ruolo assai limitato. Il diritto giurisprudenziale degli organi giurisdizionali di massimo grado, nonostante fornisca importanti orientamenti per l’applicazione del diritto e rivesta una notevole importanza, non è formalmente riconosciuto come fonte del diritto.

Secondo il diritto costituzionale austriaco, le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute costituiscono parte integrante del diritto federale, il che fa sì che i trattati internazionali siano recepiti nell’ordinamento giuridico austriaco (trasformazione generale e speciale). La posizione assunta dalla normativa dei trattati internazionali nell’ordinamento giuridico interno dipende dal suo contenuto.

Per essere approvati dal Consiglio nazionale (Nationalrat), i trattati internazionali che modificano o integrano la Costituzione necessitano dello stesso quorum richiesto per l’approvazione delle leggi costituzionali federali. Alle deliberazioni sui trattati internazionali che modificano o integrano una legge si applicano gli stessi requisiti richiesti per l’adozione dei disegni di legge.

In linea di principio, il Presidente austriaco stipula trattati internazionali su richiesta del governo federale o del ministro federale da esso autorizzato. La stipula di trattati politici internazionali che modificano o integrano la legislazione vigente necessita del previo consenso del Consiglio nazionale. Il Presidente può autorizzare il governo federale o suoi rappresentanti competenti a concludere determinate categorie di trattati internazionali che non hanno carattere politico né modificano o integrano la legislazione.

Ai sensi della Costituzione federale austriaca, nei nove Länder federali, accanto al diritto (costituzionale) federale vige il diritto (costituzionale) del Land. Il diritto costituzionale dei Länder non deve essere in contrasto con il diritto costituzionale federale ed è pertanto ad esso subordinato. In linea di massima, tuttavia, un simile rapporto gerarchico non sussiste tra le norme legislative federali e quelle dei Länder. Dal 1988 i Länder possono stipulare trattati internazionali nelle materie che rientrano nella loro competenza. Il governo federale, tuttavia, mantiene la supremazia negli affari esteri.

Tipi di atti normativi – Gerarchia delle fonti

Una norma costituzionale federale normalmente necessita dell’approvazione di una maggioranza dei due terzi dei voti nel Consiglio nazionale e della presenza di almeno la metà dei membri. La norma così creata, inoltre, deve essere espressamente designata come “legge costituzionale” o “norma costituzionale”.

Per la valida approvazione delle disposizioni di legge federali nel Consiglio nazionale, invece, è richiesta la presenza di almeno un terzo dei membri e una maggioranza assoluta dei voti espressi.

Principi guida della Costituzione federale

I seguenti principi guida (principi fondamentali) della Costituzione federale austriaca rappresentano i pilastri dell’ordinamento giuridico austriaco:

  • il principio democratico;
  • il principio della separazione dei poteri;
  • il principio dello Stato di diritto;
  • il principio repubblicano;
  • il principio dello Stato federale;
  • il principio liberale.

Nel loro insieme, questi principi guida formano l’ordinamento costituzionale fondamentale.

La loro rilevanza costituzionale è elevata, se si considera che ogni emendamento sostanziale della Costituzione federale deve essere approvato da un referendum all’interno dell’iter legislativo. La Costituzione si considera emendata se viene meno uno dei principi guida fondamentali oppure se il rapporto tra i principi viene modificato in modo sostanziale.

* * *

In chiusura una lista incompleta di Stati che in epoca recente hanno modificato la loro Costituzione e l’hanno introdotta solo dopo l’approvazione – per mezzo d’apposito referendum – del cosiddetto popolo sovrano, che a questo punto è lecito domandarsi se in Italia sia mai esistito:

1958 = Costituzione della repubblica francese (versione aggiornata alla revisione costituzionale del 2003). nota come Costituzione della V repubblica (dopo quelle del periodo rivoluzionario, del 1848, del 1875, del 1946). essa fu approvata mediante referendum il 29 settembre 1958 a stragrande maggioranza (85.1% “Sì”, 14.9% “No”).

1976 = il sistema democratico cubano ha il suo fondamento nella Costituzione della repubblica di cuba, approvata il 15 febbraio 1976 attraverso un referendum – con voto libero, uguale, diretto e segreto – dal 97.7 % dei voti della popolazione cubana. lo scrutinio ha riportato questo risultato: su 5.602.973 elettori, 5.473.534 hanno votato “Sì” e 54.070 “No”.

1976 = L’Algeria, tramite referendum popolare approva la sua Costituzione.

1978 = Spagna. La discrepanza tra il testo approvato dal Congresso e quello approvato dal Senato resero necessario l’intervento di una commissione mista Congresso-Senato, che elaborò un testo definitivo. Questo fu votato e approvato dalle due Camere. Sottoposto a referendum, venne ratificato il 6 dicembre, promulgato il 26 dello stesso mese dal Re e pubblicato nel BOE (Bollettino Ufficiale Spagnolo) il 29 dicembre (si evitò il giorno 28 poiché coincideva con la festa dei Santi Innocenti, tradizionalmente dedicato agli scherzi). Da allora il giorno 6 dicembre costituisce in Spagna un giorno di festa nazionale, il Día de la Constitución.

1982 = La terza Costituzione della Repubblica di Turchia è stata approvata nel 1982 mediante un referendum nazionale ed è tuttora in vigore.  

1991 = l’8 dicembre veniva approvata, tramite referendum, una nuova Costituzione presidenziale di Romania.

1992 =  la quarta ed attuale Costituzione della repubblica dell’Estonia, venne adottata attraverso un referendum popolare il 28 giugno.

1992 = la Costituzione della repubblica di Lituania approvata dai cittadini della repubblica di Lituania con referendum il 25 ottobre; la Costituzione della repubblica di Lituania è entrata in vigore il 2 novembre.

1992 = Quando la Bosnia ed Erzegovina, in seguito al referendum sull’indipendenza dalla Federazione jugoslava creata da Tito (la consultazione popolare si svolse in conformità alla Costituzione jugoslava dell’epoca), il 3 marzo 1992 proclamò la propria indipendenza, la guerra si abbatté con inaudita furia su Sarajevo e sulle altre parti del Paese. Ma questa è un’altra storia.

1993 = la Costituzione della Lettonia (in lettone: satversme) è stata adottata, come essa stessa afferma, dal popolo della lettonia all’interno dell’assemblea costituente liberamente eletta, il 15 febbraio 1922 ed è entrata in vigore il 7 novembre 1922. la Costituzione fu pienamente riportata in vigore dal quinto saeima il 6 luglio1993. NOTA: qui è bene non incorrere in un errore che la partitocrazia italiana tende ad avvalorare. L’Assemblea Costituente della Repubblica Italiana fu l’organo legislativo elettivo preposto alla stesura di una Costituzione per la neonata Repubblica e che diede vita alla Costituzione della Repubblica Italiana nella sua forma originaria. Le sedute si svolsero fra il 25 giugno 1946 e il 31 gennaio 1948. Tale assemblea tuttavia aveva un compito redigente, non deliberante.

1995 = Zaire (ex Congo belga) la legge costituzionale transitoria adottata l’8 aprile 1994, che rafforzava i poteri del capo del governo a spese del presidente della Repubblica, fissò per tutto l’iter (nuova Costituzione, referendum, elezioni per il Parlamento e per il presidente) un termine di 15 mesi, ma le elezioni, decise in un primo tempo per il 9 luglio 1995, sono state rinviate a tempo indeterminato.

1997 = la Costituzione della repubblica di Polonia del 2 aprile ha sostituito gli emendamenti temporanei posti in essere nel 1992, studiati apposta per annullare gli effetti del comunismo e ponendo le basi per una “nazione democratica governata dalla legge che implementasse i principi di giustizia sociale”. la Costituzione è stata adottata dall’assemblea nazionale della polonia (zgromadzenie narodowe) il 2 aprile ed è stata approvata da un referendum nazionale il 25 maggio; è entrata in vigore il 17 ottobre 1997.

2003 = La Costituzione del Liechtenstein è una delle più antiche costituzioni europee. La sua prima redazione risale infatti al 1863 ed è stata revisionata nel 2003 attraverso lo strumento del referendum popolare.

2003 = Il 7 marzo la Costituzione fu cambiata per permettere alla Slovenia di entrare nell’Unione Europea e nella NATO, se questo fosse stato il volere dei cittadini; i cittadini si espressero favorevolmente nel referendum del successivo 23 marzo.

2006 = L’attuale Costituzione della Repubblica di Serbia è stata approvata nel referendum costituzionale tenutosi dal 28 al 29 di ottobre. È stata proclamata ufficialmente dal Parlamento della Serbia il giorno 8 novembre 2006, sostituendo la Costituzione del 1990.

2009 = Il 25 gennaio il corpo elettorale boliviano accettava con il 61,43% dei voti la nuova Costituzione, che impedisce qualsiasi privatizzazione delle materie prime della Nazione, permette la rielezione immediata del Capo dello Stato, concede il diritto ai popoli indios di avere e amministrare proprie leggi e limita a 5.000 ettari la proprietà della terra. Alcune province, però, davano la vittoria al “No”. Ciò bastava per far dire all’opposizione che si era verificato un pareggio.

2009 = L’attuale Costituzione del Venezuela, emanata nel 1999 da un referendum. In precedenza aveva stabilito un limite di tre termini per i deputati e un limite di due mandati per gli altri uffici. La proposta di modifica è stata sottoposta a referendum il 15 febbraio 2009 e approvato dal 54% degli elettori, con circa il 70% degli elettori iscritti partecipanti.  

2010 = il presidente del kenya, mwai kibaki, ha promulgato nella capitale Nairobi la nuova Costituzione approvata con referendum il 4 agosto.

2010 = Il 31 ottobre è stata approvata mediante referendum la nuova Costituzione del Niger. La carta costituzionale – la settima da quando il Paese ha ottenuto l’indipendenza nel 1960 – mette fine al periodo di vacanza costituzionale venutosi a creare a seguito della sospensione della precedente Costituzione, ordinata dal Conseil supreme pour la restauration de la démocratie (CSRD) all’indomani del colpo di Stato del 18 febbraio 2010 con cui i militari, sotto la guida di Salou Djibo, avevano destituito il Presidente Tandja.

2012 = L’Islanda approva la nuova Costituzione, con un referendum, il 21 ottobre.

2012 = L’Egitto ha una nuova Costituzione. stando ai dati diffusi dal partito dei fratelli musulmani, giustizia e libertà, la Costituzione è stata approvata dal 64% circa dei votanti. il referendum si è tenuto in due tornate, il 15 e il 22 dicembre.

2012 = Con il referendum costituzionale del 26 febbraio (si badi bene: siamo in piena guerra civile) è stata approvata la nuova Costituzione siriana, entrata poi in vigore a seguito del decreto del Presidente della Repubblica n. 94 del 28 febbraio. La nuova Carta costituzionale rappresenta un ulteriore capitolo del cambiamento politico-costituzionale in atto nel paese. La cosiddetta primavera araba e la repressione militare che ne è seguita da parte del Governo siriano, nonché la fine dello stato di emergenza proclamato nel 1963 – previsto con decreto legislativo n. 51 del 22 dicembre 1962 e proclamato con Ordinanza militare n. 2 del 8 marzo 1963 – costituiscono le premesse che hanno portato all’approvazione di una nuova Costituzione siriana.

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2 COMMENTS

  1. Oltre al fatto che la costituzione italiana non è mai stata votata ( approvata) dal Popolo italiano devo rimarcare un fatto ancora più grave.
    E’ mai possibile che una costituzione ( un pezzo di carta firmato da chi l’ha concepita) debba valere per sempre?
    Perché le nuove generazioni dovrebbero sottostare ad una costituzione fatta da generazioni precedenti ?
    Perché i così detti costituenti non hanno inserito anche altre forme di referendum come quella propositiva, cioè che i cittadini possano anch’essi proporre leggi ed essere approvate tramite referendum e senza dover passare dalle camere….?!!!
    Per come la vedo io non viviamo più in un paese democratico. Siamo semplicemente diventati schiavi della casta politica e dei partiti i quali non vogliono rinunciare ai propri privilegi e alle proprie prerogative.
    Perché non si fa una legge in cui gli eletti in un partito non possano cambiare casacca come accade ancora oggi?! Come si vede di vergone ce ne sono tante ed è la dimostrazione che ormai siamo sotto un regime sia nazionale che mondialista ed europeista.
    WSM

  2. Molto interessante. Il dramma è che hai evitato di evidenziare come il costituzionalismo sia una ferita aperta e sanguinante nel corpo delle istituzioni democratiche della società. Oggi siamo arrivati al punto che chi fa le leggi deve sempre pensare a come fare per non farsele bocciare dalla Corte Costituzionale. Questo è un problema drammatico che rischia di annullare il volere del popolo che non è più sovrano perché non può cacciare i giudici costituzionali che restano in carica a vita (come il Papa).

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