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Il decreto liquidità, un’accozzaglia di commi e cavilli

Da leggere

di REDAZIONE

Cari lettori, come avrete già appreso dai mezzi di informazione, in data 8 aprile 2020 è stato approvato il D.L. n. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità), pubblicato in Gazzetta Ufficiale in pari data, che qui riproponiamo in sintesi, grazie ad un collaboratore ed amico commercialista.

Il testo integrale del decreto è allegato alla presente circolare e disponibile anche al seguente link: VEDI QUI 

Fra i provvedimenti contenuti nel decreto, raggruppati nei seguenti capi:

  1.   Misure di accesso al credito per le imprese (artt. 1 – 3)
  2. Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza Covid-19 (artt. 4 – 14)

III. Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica(artt. 15 – 17)

  1. Misure fiscali e contabili (artt. 18 – 35)
  2. Disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali (artt. 36 – 37)
  3. Disposizioni in materia di salute e di lavoro (artt. 38 – 44)

vi segnaliamo in particolare i seguenti punti:

1)     Art. 1 – Subordinatamente all’approvazione da parte della Commissione Europea e nel limite complessivo di 200 miliardi di euro, alle imprese con sede in Italia (diverse dagli operatori del settore finanziario), ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti titolari di partita IVA che al 31 dicembre 2019 non rientravano nella categoria di imprese in difficoltà e che al 29 febbraio 2020 non risultavano presenti tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, verranno fornite garanzie a prima richiesta  da parte di Sace Spa sui finanziamenti concessi successivamente all’entrata in vigore del decreto ed entro il 31 dicembre 2020.

In particolare per le imprese fino a 5.000 dipendenti e con un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, le principali caratteristiche di tali finanziamenti sono qui di seguito sintetizzate:

– durata di 6 anni, con possibilità di un periodo di preammortamento fino a 24 mesi;

– importo massimo non superiore al maggiore fra i seguenti valori:

  1.   a) il 25% del fatturato annuo del 2019;
  2.   b) il doppio del costo del personale del 2019;

nel caso di impresa facente parte di un gruppo tali valori vanno considerati su base consolidata;

– garanzia statale sul 90% dell’importo del finanziamento;

– impegno a non distribuire dividendi o a riacquistare azioni proprie nel corso del 2020;

– impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Una serie di ulteriori chiarimenti riguardo ai finanziamenti di cui al presente articolo sono contenuti anche nella circolare ABI che trovate qui: VEDI QUI

2)     Art. 4 – I contratti conclusi con la clientela ad dettaglio nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza sono efficaci anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificato o con altro strumento idoneo, a condizione che siano accompagnati da copia di un documento di identità di riconoscimento in corso di validità del contraente e facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto stesso.

3)     Art. 5 –  L’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi e dell’insolvenza, già differita in precedenza fino al 15 febbraio 2021, è ulteriormente differita al 1° settembre 2021.

4)     Art. 6 – Sospensione fino al 31 dicembre 2020 delle disposizioni riguardanti la riduzione del capitale sociale per perdite e della causa di scioglimento delle società per riduzione o perdita del capitale sociale.

5)     Art. 7 – Sospensione fino all’esercizio 2021 delle regole ordinarie riguardanti la valutazione dell’esistenza della continuità aziendale quale presupposto del bilancio.

6)     Art. 8 – Disapplicazione delle regole ordinarie sulla postergazione ai finanziamenti soci effettuati a favore delle società nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 dicembre 2020.

7)     Art. 9, comma 1 – Proroga di sei mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione del debito aventi scadenza nel periodo compreso fra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021.

8)     Art. 10 – Improcedibilità delle istanze di fallimento depositate nel periodo compreso fra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.

9)     Art. 13 – Subordinatamente all’approvazione da parte della Commissione alle imprese con sede in Italia che impiegano fino a 499 dipendenti che al 31 gennaio 2020 non risultavano presenti tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, verranno fornite garanzie a prima richiesta  da parte del Fondo centrale di garanzia PMI (con il concorso di Confidi o di altri fondi di garanzia) sui finanziamenti concessi successivamente all’entrata in vigore del decreto ed entro il 31 dicembre 2020 e nel limite di 5 milioni per singola impresa.

In particolare per le PMI, le principali caratteristiche di tali finanziamenti sono qui di seguito sintetizzate:

– durata di 6 anni, con un periodo di preammortamento di 24 mesi;

– importo massimo non superiore al maggiore fra i seguenti valori:

  1.   a) 25% del fatturato annuo del 2019;
  2.   b) il doppio del costo del personale del 2019;
  3.   c) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e di investimento nei successivi 18 mesi.

Una serie di ulteriori chiarimenti riguardo ai finanziamenti di cui al presente articolo sono contenuti anche nella circolare ABI già richiamata in precedenza.

10)   Art. 18 – Sospensione dei versamenti tributari e contributivi per i soggetti con ricavi non superiori a 50 milioni di euro che hanno subito una diminuzione di fatturato di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019. Tale sospensione riguarda:

  1. a) ritenute su lavoro dipendente e assimilati;
  2. b) IVA;
  3. c) contributi previdenziali e assistenziali.

Per i soggetti con un volume di ricavi superiore a 50 milioni di euro, la riduzione di fatturato necessaria per accedere a tale sospensione è pari al 50% dei fatturati dei corrispondenti mesi di marzo e aprile del 2019.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza è sufficiente la riduzione del 33% del fatturato, indipendetemente dal volume dei ricavi.

La sospensione riguarda i versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza sanzioni né interessi, entro il 30 giugno 2020 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

11)   Art. 19 – Proroga della sospensione dell’effettuazione delle ritenute fiscali sui compensi pagati a lavoratori autonomi o agenti con ricavi fino a 400.000 euro nel 2019 e che non hanno sostenuto costi per dipendenti nel mese precedente, su richiesta dell’interessato.

I soggetti che accedono a tale possibilità, dovranno poi versare direttamente quanto non trattenuto da sostituto d’imposta, senza sanzioni né interessi, entro il termine del 31 luglio 2020 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

12)   Art. 20 – Le disposizioni riguardanti le sanzioni e gli interessi dovuti in caso di insufficiente versamento degli acconti IRPEF, IRES e IRAP scadenti a giugno 2020 non si applicheranno se i versamenti fatti coprono comunque l’80% di quanto risulterà dovuto a consuntivo.

13)   Art. 21 – I versamenti scadenti il 16 marzo 2020 che ai sensi dell’art. 60 del D.L. 18 del 17.3.2020 sono stati prorogati al 20 marzo 2020 si considerano tempestivamente effettuati anche se effettuati successivamente, purché entro il 16 aprile 2020.

14)   Art. 22 – Il termine per la consegna e la trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 è stato prorogato al 30 aprile 2020.

15)   Art. 24 – Il decorso dei termini previsti per il trasferimento della residenza nel comune dove si è acquistata la prima casa e per il riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa sono sospesi nel periodo compreso fra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

16)   Art. 25 – I CAF e i professionisti abilitati potranno gestire a distanza l’attività di assistenza fiscale o per la predisposizione del 730 con modalità telematiche, previa delega del contribuente. In caso di indisponibilità di stampanti o scanner, il contribuente potrà inviare una delega non sottoscritta, ma suffragata da propria autorizzazione (resa con strumenti informatici, video, messaggi di posta elettronica, ecc).

17)   Art. 30 – Il credito d’imposta del 50% fino a un massimo di 20.000 euro già previsto dal D.L. n° 18 del 17 marzo 2020 per le spese di sanificazione degli ambienti, viene esteso anche alle spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), all’acquisto e installazione di altri dispositivi di sicurezza per proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi) e all’acquisto di detergenti per le mani e di disinfettanti.

18)   Art. 32 – E’ stata prevista per le regioni la possibilità di riconoscere alle strutture inserite nei piani di attuazione previsti dall’art. 3 del D.L. n° 18 del 17 marzo 2020 la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti e alla gestione dell’emergenza COVID 19 da parte delle strutture .

19)   Art. 35 – E’ consentito all’INPS il rilascio di un PIN semplificato, tramite identificazione telematica del richiedente e posticipando al termine dell’emergenza la verifica con riconoscimento diretto.

20)   Art. 36 – La sospensione dei termini processuali, già fissata fino al 15 aprile 2020 dal D.L. n° 18 del 17 marzo 2020, è prorogata fino all’11 maggio 2020; tale sospensione riguarda i procedimenti civili, penali, ma anche i procedimenti pendenti avanti alle commissioni tributarie e alla Corte dei Conti. La proroga non si applica ai procedimenti penali nei quali i termini massimi di custodia cautelare scadano nei sei mesi successivi all’11 maggio.

21)   Art. 41 – Viene estesa l’applicabilità di una serie di provvedimenti in materia di lavoro contenuti nel D.L. n° 18 del 17 marzo 2020 anche ai lavoratori assunti nel periodo compreso fra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020.

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