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Indipendenza con ordinamento costituzionale o consuetudinario?

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consumismodi ENZO TRENTIN

Prendiamo atto che non esistono sistemi socio-politici perfetti. Ciò premesso vi è discussione negli ambienti politici indipendentisti e tra giuristi, se si debba seguire il costume inglese che affida alla tradizione non scritta di regolare la vita costituzionale del nuovo Paese (Per quanto imperfetti, ci sono sistemi costituzionali che funzionano altrettanto accettabilmente tra i sistemi consuetudinari, o per dirla con definizione anglosassone di common-law. Ovvero leggi fondate sul buon senso.) o se si debba invece procedere alla formazione di un solenne atto scritto, che determini le linee politiche a lungo termine per le nuove comunità statali, come è accaduto nella maggior parte degli Stati d’Europa e d’America.

La Gran Gran Bretagna vive bene senza una Costituzione, e così dicasi per Australia e Nuova Zelanda. Anche in Israele non c’è una Costituzione scritta. Il popolo ebreo ha un’antica tradizione di diritto pubblico, che ha le sue prime radici nella Bibbia ed uno sviluppo continuo dopo la dispersione; perché le Comunità ebraiche, nella persistente loro vita collettiva, separata dalle nazioni in mezzo alle quali si trovavano, avevano mantenuto i principi generali tramandati e ne avevano fatto applicazione all’interno della loro organizzazione autonoma; mentre i dotti avevano continuato ad elaborare il Diritto Pubblico del Popolo di Israele, quasi che lo Stato dovesse sorgere all’indomani, miracolosamente. Cosicché quando il popolo ha cominciato a raccogliersi nella Terra dei Padri, la vita sociale dei gruppi provenienti da vari paesi ha subito un processo di unificazione che nella sua essenza può dirsi abbia portato per spontaneo, e talvolta inconscio, consenso alle linee tradizionali del pensiero ebraico. Ed anche la Repubblica di Venezia si resse molto bene per circa 1100 anni su un proprio sistema consuetudinario. Mentre la Confederazione elvetica, dal 1848, si regge benissimo su una Costituzione progressiva. Ovvero costantemente modificata.

Insomma prendiamo coscienza che esistono pregi e difetti in ogni sistema. Dove, al contrario, sembrano esserci solo difetti, è nel sistema istituzionale italiano. Tant’è che il 2 aprile 2012, l’avvocato del Foro di Cagliari: Paola Musu, ha denunciato Mario Monti e Giorgio Napolitano per attentato contro la Costituzione, e con essi i ministri, e i membri del Parlamento, per “attentato contro la Costituzione”, e non solo. [VEDI QUI] Tuttavia, al momento in cui scriviamo, non abbiamo notizia di alcun provvedimento della “indipendente” magistratura italiana.

Il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, i ministri e i membri del Parlamento nonché tutte le altre persone eventualmente coinvolte sono state denunciate, in particolare, per:

– 241 c.p. Attentato contro l’integrità, l’indipendenza o l’unità dello Stato;
– 270 c.p. Associazioni sovversive;
– 283 c.p. Attentato contro la Costituzione dello Stato;
– 287 c.p. Usurpazione di potere politico;
– 289 c.p. Attentato contro gli organi costituzionali;
– 294 c.p. Attentato contro i diritti politici del cittadino;
– 304 c.p. Cospirazione politica mediante accordo;
– 305 c.p. Cospirazione politica mediante associazione.

Paola Musu sostiene: «L’articolo 1 della Costituzione stabilisce che “L’Italia è una Repubblica Democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. In particolare il “contenuto essenziale e imprescindibile della sovranità di un popolo è dato dalla propria sovranità in materia di politica monetaria, economica e fiscale”. “È con essa ed attraverso i suoi strumenti che il popolo determina le sue sorti!”. “Svuotare un popolo e la sua sovranità di quello specifico contenuto, significa, e comporta – continua l’avvocato – privarlo della sovranità stessa, in quanto lo si priva della facoltà e del potere di determinare il proprio destino ed il proprio stesso ‘essere’, compromettendone la sua stessa esistenza.»

Insomma, non solo abbiamo una Costituzione imperfetta, essa è stata pure violata proprio da chi dichiara la sua validità e la volontà di volerla difendere su mandato elettorale.

Tuttavia la Costituzione Italiana è auto-contraddittoria, quando vieta l’esercizio della sovranità popolare attraverso il referendum su materie “tributarie e di bilancio [cfr. art. 81], di amnistia e di indulto [cfr. art. 79], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [cfr. art. 80].” Le contraddizioni della Costituzione italiana sono numerose. La più eclatante è quella realtiva al referendum popolare (a questo strumento di sovranità popolare, l’oppositore più determinato fu il comunista Palmiro Togliatti, alias “il Migliore”) che è stato ritenuto basilare agli effetti del passaggio dalla monarchia alla repubblica, ma non per le leggi ordinarie e per la costituzione, per le quali in pratica il popolo non ha iniziativa legislativa diretta. Altro punto contradditorio molto grave è la mancanza di legittimazione popolare della stessa Costituzione mai votata dal “popolo sovrano”, che contraddice lo spirito e la lettera del primo articolo: “L’Italia è una repubblica democratica… la sovranità appartiene al popolo…”. Insomma, la Costituzione del 1948 non fu decisa dal popolo, ma imposta dai partiti costituenti. Sulla base di quale delega? Per auto-referenzialità?!?

Non è con questo tipo di costituzionalismo che si può prefigurare un nuovo assetto istituzionale indipendente. È necessario constatare che le Costituzioni che funzionano sono quelle cosiddette progressive, ovvero modificabili nel tempo a cura del cosiddetto popolo sovrano, oppure dai rappresentanti, ma con il successivo referendum confermativo votato dal “sovrano” anzidetto.

costituzione 4Se queste sono le problematiche del cosiddetto costituzionalismo, analizziamo alcuni aspetti del sistema cosiddetto consuetudinario. Lo stare decisis (in latino significa “rimanere ancorati a quanto deciso”), è il principio cardine della common law, in base al quale il giudice per emettere una sentenza deve rifarsi alle sentenze precedenti sullo stesso tema. Spiega l’enciclopedia Treccani, “le decisioni prese dalle corti superiori in un precedente caso analogo sono considerate vincolanti per i giudici delle corti inferiori”.

Anna Guaita sul quotidiano “Il Messaggero” segnala alcune anomalie di questo sistema: “Gli Stati Uniti hanno una quantità di leggi obsolete di gran lunga superiore, a qualsiasi altro paese al mondo. Il motivo è ovvio: quella che è oggi una federazione, era una volta un’accozzaglia di Stati, territori e cittadine di frontiera, ognuno con le proprie leggi. Quando il tutto si è fuso a creare gli Stati Uniti d’America, nessuno si è curato di svuotare le soffitte legali di ciascuno stato o territorio”.

La corrispondente dagli USA, scrive che in quel sistema consuetudinario c’è di tutto: “A Oak Park, nell’Illinois, una vecchissima legge mai abolita destina alla galera i padroni dei galli che cantano prima delle sei del mattino”, nel Vermont è obbligatorio “farsi almeno un bagno a settimana, in Illinois è proibito togliersi le scarpe in ambienti chiusi, nonché è vietato a chi abbia mangiato aglio di andare a teatro prima che siano trascorse quattro ore”.

Esiste addirittura un sito, www.dumblaws.com (sono impegnati a fornire la più grande raccolta di leggi stupide disponibili ovunque), presentato come “la gogna del legislatore scemo”, che ride delle regole più assurde, nate appunto da qualche sentenza specifica su un episodio specifico. Un ubriacone tentò di far bere una pinta di birra a un alce? La sentenza, emessa a Fairbanks, in Alaska, è entrata nella giurisprudenza: “È illegale offrire birra a un alce”. E altre “leggi” sono così strane da sembrare stralunate: in Alabama “sono vietati i combattimenti di orsi” e l’agente che provvede all’arresto degli organizzatori “ha mandato di procedere alla cattura e prendere in custodia qualunque orso”. In Delaware, “nella notte di Halloween i bambini hanno facoltà di fare ‘dolcetto o scherzetto’ solo dalle 6 alle 8 di sera, e se Halloween cade di domenica dovranno fare ‘dolcetto o scherzetto’ il 30 ottobre, nel medesimo intervallo di tempo”. In Illinois “è contro la legge fare sesso con un cadavere”. In Louisiana è prevista una “multa di 500 dollari a chi ordina che venga consegnata una pizza a un amico senza avvertirlo prima”. A Fitchburg, nel Massachusetts, ai barbieri è vietato portare pettini dietro le orecchie. In Mississippi “è illegale dire agli amici ‘Come sarebbe bello avere più di una moglie come gli arabi’”. A Rhode Island “chiunque volontariamente, con dolo o di proposito cavi un occhio, tagli il naso, un orecchio, il labbro, o tagli, stacchi con un morso, o renda inservibile qualsiasi arto o parte del corpo di terzi sarà condannato a una pena detentiva non superiore ai vent’anni e non inferiore all’anno”. Nel New Jersey: “Si commette reato se si usa o indossa un giubbotto antiproiettile mentre si è impegnati a commettere, tentare di commettere, o fuggire dopo aver commesso o dopo aver tentato di commettere un omicidio, un’aggressione, una rapina, una violenza sessuale, un furto, un rapimento, un’evasione. […] Nel contesto di questa norma, per  ‘giubbotto antiproiettile’ si intende una protezione per il corpo resistente ai proiettili intesa a fornire protezione contro i proiettili e i colpi”. Tsz!

Come abbiamo scritto più sopra l’antica Serenissima Repubblica di Venezia si resse molto bene per circa 1100 anni su un proprio sistema consuetudinario. Su questa constatazione ci sono persone che in buona fede sono convinte che basti resuscitare gli antichi ordinamenti ignorando che essa fu un organismo oligarchico. Dove sono oggi i Nobilhomi e/o i ricchi mercanti che ne sostenevano le spese? Come e con quale mezzo, oggi, verrebbero identificati e selezionati i loro moderni epigoni? Non lo sappiamo.

Questi inguaribili sognatori pensano di reggere l’agognata indipendenza con la restaurazione Sic et simpliciter del diritto veneto [VEDI QUI] su cui si basava.

Domanda: avremo dunque? Testuale: “L’imbarco forzato sulle galere […]; essa prescriveva la generale commutazione delle pene “corporali” (mutilanti, detentive, bando) con questo nuovo tipo di punizione, purché per un periodo non inferiore a 18 mesi. Si inaugurava così una normativa che incrementava i poteri equitativo-discrezionali del giudice poiché era rimesso al suo giudizio tradurre le punizioni previste dalle leggi precedenti in determinati periodi di imbarco forzato; frequenti richiami contenuti nelle leggi stabilivano la durata minima di imbarco al di sotto della quale non si poteva ricorrere a questa pena.”

Oppure ancora, testuale: “La tortura era concepita non come una pena, ma come un atto istruttorio che incontrava seri limiti sia nelle leggi, sia nella pratica; […] l’esecuzione dei tormenti [non era consentita. Ndr] al di fuori dei seguenti limiti: 1. – il reo doveva apparire come l’autore del reato; 2. – il reato non doveva essere punibile con la sola pena pecuniaria; 3. – gli indizi a carico dovevano essere gravi (prova semiplena) e non in concorrenza con elementi che lo scagionassero, oppure che lo incriminassero manifestamente (nel qual caso si doveva senz’altro emettere la condanna, a meno che non occorresse accertare eventuali complicità). Garanzia essenziale per chi avesse fatto dichiarazioni sotto tortura era l’istituto della ratificatione: nelle 24 ore successive alla loro verbalizzazione sotto tortura, il reo doveva essere posto in isolamento, quindi fatto comparire in giudizio per confermare o smentire i costituti che venivano letti in aula. Se ritrattava, poteva essere torturato per altre tre volte, […] La tortura era praticata secondo precise modalità: in un giorno si poteva eseguire 1 collegio di corda, oppure 1 prova del fuoco. Il primo si componeva di una cavalletta (il reo era appeso per le mani legate dietro la schiena, poi fatto cadere da altezza d’uomo), e di due squassi (si interrompeva la corsa della corda poco prima di toccare terra, producendo uno strattone), mentre una prova del fuoco consisteva nell’avvicinare i piedi dell’uomo ad una fonte di calore per un massimo di tre volte. […]”.

Indipendentemente dal sistema ordinativo esiste poi un’altra realtà: non c’è paese al mondo dove non emergano denunce e insofferenze specialmente contro la burocrazia, e i suoi componenti, il loro linguaggio, la loro pervasività. Il Tema di fondo è: l’incapacità dei burocrati di stare al passo con i tempi e il loro conflitto congenito con gli interessi dei cittadini. Ne scriveva già ottant’anni fa, prendendosela con la nomenklatura sovietica, Lev Trotzkij. Quando spiegò che quella burocrazia, “nella sua stragrande maggioranza” già inserita ai tempi dello zar, era “immensamente più potente delle burocrazie riformiste di tutti i paesi capitalistici messe assieme, poiché essa ha nelle sue mani il potere statale e tutti i vantaggi e privilegi a esso legati”.

I sinceri indipendentisti dovrebbero quindi farsi carico di una seria riflessione: quale sistema prima di tutto scegliere. Quello costituzionale o quello consuetudinario? Stabilito ciò, lavorare tramite una sorta di Costituente al fine di eliminare (per quanto possibile) le storture presenti in ambedue i sistemi, e sul progetto scaturito trovare il consenso della più vasta platea di cittadini-elettori-contribuenti.

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2 COMMENTS

  1. Potrebbe anche essere un misto con le linee generali nella Costituzionale, come la sovranità popolare tramite referendum e porre limiti delle libertà individuali che sono esclusivamente il confine di un’altra libertà, lasciando il resto al consetudinario che varia nel tempo ma non può intaccare le libertà individuali o le scelte referendarie e la sovranità popolare.

  2. Io sono per il sistema consuetudinario perchè è di netta rottura col passato. Richiede che i giudici cambino mente ed si riferiscano al sistema di valori comunemente accettati. Il loro ruolo verrebbe rinnovato. Rimanere con un sistema costituzionale rischia di costruire una bellissima teorica che poi i giudici disattenderanno poichè venendo dalla cultura itagliana sono imtrisi di una forma mentis che non va alla ricerca del buon diritto ma si limita ad interpretare le norme scritte che ben sappiamo sono rigide e contraddittorie. Il diritto consuetudiario è flessibile, e meglio si adatterebbe alla frammentata realtà ex-itagliana. E poi potere al popolo per nominare i giudici e rifarsi l’ordinamento legislativo: in un sistema consuetudinario la legge “fiat” è necessariamente più ridotta che in un sistema costituzionale che deve prevedere ex-ante ogni possibile fattispecie. Saluti. Stefano Gamberoni

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