Non è possibile dimostrare che il diritto di autodeterminazione dei popoli sia applicabile agli abitanti della Regione Veneto, e possa in tal modo inficiare il principio supremo della indivisibilità della Repubblica sancito dalla Costituzione vigente all’art. 5.
Il diritto di autodeterminazione esterna, cui ci si riferisce, consiste appunto nel diritto di ottenere l’indipendenza o di associarsi a un altro Stato esistente: secondo la prevalente dottrina del diritto internazionale, i suoi requisiti sono essenzialmente due, o la dominazione coloniale o l’occupazione straniera con la forza, occupazione che non può andare indietro nel tempo oltre la seconda guerra mondiale. Invocare il parere della Corte Internazionale di Giustizia del 22 luglio 2010 sulla indipendenza del Kosovo non prova l’assunto, in quanto il caso in esso esaminato non è analogo a quello del Veneto.
Il parere, infatti, non affronta l’esistenza di un diritto alla secessione (o all’indipendenza secondo un capzioso gioco di parole) come è quello che invocherebbe il Veneto dall’Italia, bensì la questione dell’eventuale esistenza di un divieto applicabile alla già avvenuta dichiarazione unilaterale di indipendenza del Kosovo,cioè se tale dichiarazione fosse stata adottata o meno in violazione del diritto internazionale, non quindi se ne fosse legittimata. Il parere ha espressamente affermato in un obiter dictum come le dichiarazioni di indipendenza possono essere considerate lecite anche al di fuori dei due casi classici ricordati sopra, ma tale riferimento non può essere considerato decisivo. La scarsità della prassi e l’assenza di una manifestazione di opinio iuris tale da giustificare una evoluzione del diritto di autodeterminazione rendono problematica l’estensione ad altri casi. L’indipendenza del Veneto, comunque, non sembra rientrare in nessuno dei casi contemplati né vecchi né nuovi, non essendo né una colonia, né soggetta a occupazione militare e nemmeno a forme di oppressione che possano giustificare una secessione-rimedio unilaterale da uno Stato esistente. Non ha qualità analoghe di minoranza e, almeno finora, non si è verificata una dichiarazione unilaterale di indipendenza seguita a una guerra come quella del Kosovo, che possa essere giustificata ex post almeno come non contraria al diritto internazionale. Ne potrebbe essere accolto il riferimento al carattere pre-costituzionale del diritto di autodeterminazione dei popoli, che entrerebbe nell’ordinamento interno in virtù del riconoscimento dei diritti inviolabili da parte dell’art. 2 della Carta costituzionale, dal momento che esso, come tutti gli altri diritti riconosciuti dalla norma costituzionale ora invocata, richiede sempre una relazione di compatibilità dialettica con il dettato della Carta (sent. n. 388/1999 Corte cost.) e necessita di una fonte-atto interna, nel nostro caso la legge regionale 19 giugno 2014, n. 16 (istitutiva del referendum consultivo regionale sull’indipednenza del Veneto e già impugnata dal Governo della Repubblica davanti alla Corte costituzionale), per la sua azionabilità.
Appare, inoltre, fuori luogo il richiamo al “popolo veneto” da parte della legge regionale n. 16/2014 (e già prima lo stesso Statuto, art. 1, comma 2,) quasi a volerne riconoscere la pre-esistenza giuridica e politica. Ora, se sul punto si può riconoscere che il riferimento al popolo veneto non è cosa diversa da quello che si può leggere in altri Statuti regionali (Sardegna e Sicilia parlano rispettivamente di popolo sardo e siciliano), da intendersi quindi come comunità ossia insieme di persone aventi in comune orgine, tradizioni, lingua e rapporti sociali, la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 496/2000, ha precisato in modo inequivocabile che il popolo “non può che essere uno solo, quello che dà forma all’unità politica della Nazione”. Sostenere l’assenza, tanto nel diritto costituzionale interno, quanto nel diritto internazionale pubblico, di una definzione di popolo non è così determinante. Infatti, proprio questa mancanza consente di adattarne il concetto alle articolazioni collettive esistenti all’interno dello Stato territoriale. In questo caso, però, non sarà sufficiente una definzione di popolo veneto ex lege, a livello statutario o legislativo, ma bisognerà dimostrare oggettivamente che si è in presenza di un gruppo qualificato e distinto, rispetto alla comunità nazionale italiana, cui sia possibile riconnettere diritti che si riferiscono a beni giuridici irriducibilmente collettivi. Peraltro, in diritto non sempre sono necessarie classificazioni definitorie che spesso vengono presupposte dal sistema. Quando l’art. 1 della Costituzione afferma che la sovranità appartiene al popolo, non fa altro che ribadire la forma democratica dello Stato-ordinamento e affermare com’è solamente all’insieme dei cittadini che va attribuito l’esercizio di alcuni dei poteri più elevati, quelli cioè che condizionano la direzione e lo svolgimento degli altri.
Secondo i sostenitori della tesi del referendum consultivo regionale sull’indipendenza, quando il Parlamento italiano ha reso esecutivo e ha autorizzato la ratifica del Tratto tra l’Italia e la Repubblica socialista federale di Jugoslavia, il c.d. Trattato di Osimo del 1975, ha proceduto alla cessione di parti del territorio nazionale a uno Stato estero proprio in violazione della norma costituzionale che sancisce l’indivisibilità della Repubblica (art. 5 Cost.). Ora, a parte il fatto che l’accordo di Osimo (Paladin) non ha comportato alcuna modifica territoriale, confermando il confine tra Italia e Jugoslavia in coincidenza della linea di demarcazione fra la ex zona A e la ex zona B, la norma dell’art. 80 della Costituzione, che autorizza espressamente le Camere a poter dare esecuzione a Trattati internazionali che specificatamente importino “variazioni del territorio”, opera su un piano diverso da quello dell’art. 5. Mentre, infatti, come insegna Esposito, in base all’art. 5 Cost. è illegale ogni attività che entro lo Stato tenda alla divisione della Repubblica italiana in due o più Stati, o alla separazione di una o più parti d’Italia dallo Stato-Ordinamento, l’art. 80 richiama il contesto internazionale, riferendosi a quegli atti di natura pattizia volti a determinare una ridefinizione dei confini territoriali o anche del mare territoriale a seguito di una guerra (Trattati di pace) o di una conquista territoriale di altro tipo, presupponendo quindi la guerra quale fatto costitutore di nuove sovranità statali.
Da ultimo, rivendicare una indipendenza del “Veneto” dall’Italia indicando per il nuovo Stato i confini della attuale Regione del Veneto, e richiamarsi nel contempo al plebiscito per l’annessione del 1866 (nella risoluzione n. 44/2012 del Consiglio regionale del Veneto) e alla sua asserita nullità appare contraddittorio. Infatti i territori annessi nel 1866, un tempo appartenenti alla Repubblica di Venezia, poi al regno Lombardo-Veneto, vanno ben oltre il territorio regionale. Per esempio non vi è compreso, se non in piccola parte, il Friuli Veneto (attuali Province di Udine e Pordenone), mentre d’altro canto vi sono parti dell’attuale Veneto che non hanno partecipato al plebiscito, come l’Ampezzo oggi facente parte della Provincia di Belluno. Tutti gli abitanti dei territori annessi nel 1866 dovrebbero avere lo stesso diritto di autodeterminazione, ed è paradossale rivendicarlo in modo assoluto solo a chi si trova entro confini tracciati solo dopo dall’Italia, escludendo tutti gli altri. Ciò rende ancora più evidente il carattere del tutto estrinseco del collegamento fra la rivendicazione del Veneto indipendente e la Repubblica di Venezia, con cui la memoria storica è utilizzata per dare lustro al nuovo Stato veneto, tutto incentrato sulla terraferma, che sarebbe in tutto diverso dalla serenissima Dominante.
Ci sono tanti principi supremi art 1 10 3 carta onu ,ius cogens internazionale e il principio di eguaglianza,verità,giustizia …ora da un solo articolo non si può fare una religione ne una legge assoluta…L.eguaglianza e il diritto soggettivo della volontà suprema dei popoli del presente ,del passato e del futuro dovrebbe prevalere …posto che l.eguaglianza si trova in una scala gerarchica oltre che umana anche divina e naturale…non comprendo come mai alla base degli stati esiste il difetto della disuguaglianza dei tre elementi costitutivi : popolo territorio sovranità.Altresì come mai si prende per buona la volontà di un Re che ha deciso per tutti noi nel passato,nel presente ,nel futuro…secondo principi di superiorità che pensavo fossero stati aboliti per sempre.
E per chi esiste allora il diritto all.indipendenza?se ipoteticamente lo volesse tutto il popolo ?i tre elementi di uno stato sono: popolo territorio sovranità..chi sarebbe dei tre l.elemento più essenziale?
Il potere vigente non è mai stato ottenuto e mantenuto “legalmente” , salvo pochissimi casi nella storia dei popoli (Svizzera, Cecoslovacchia , Toscana e pochi altri), ma solo attraverso le violenza .
E grazie alla violenza mantenuto!L’unica Legge tenuta rigorosamente in vigore da chi detiene il potere è quella del Menga.
Vedete un po’voi !
Che mare di cazzate. Come se il Veneto (o la Lombardia, me hopes) dovessero appellarsi a qualche precedente per seccedere.
A parte il fatto che vi sono altri casi di secessione come quello tra Cechia e Slovakia che il pifferaio azzeccagarbugli ha preferito ignorare, se i Veneti volessero la loro indipendenza è chiaro che la cosa dovrebbe passare da azioni di forza, più o meno violente: dallo sciopero fiscale (mio favorito) alla lotta armata.
Certo, anche ottenere uni straccio di referendum consultivo, male non farebbe, ma l’azione di forza est necessaria per portare Roma al tavolo negoziale (mai spedirebbero carri armati.. non avrebbero neanche più i soldi per la benzina).
PS: Caterina, ma come possiamo credere ancora alla buona fede e, specialmente, efficacia, delle iniziative di Busato and co.? Non mi pare siano solo i media tajani a ignorarli, ma anche quei milioni di veneti che li avrebbero votati e il cui conto non è ancora stato certificato (o sbaglio?).
mia caro RADETKY, capisco le sue nostalgie, ma un poco deve accettare l’evoluzionee dei tempi… se i voti del referendum fatto la scorsa primavera per via informatica è stato controllato da una società internazionale di controlli informatici come pubblicato il 20 dicembre su tutte le testate del Veneto, e se una commissione internazionale di controllo su votazioni che si svolgono negli stati europei e non, i cui componenti presenti a Venezia il 28 hanno il loro rapporto finale con piena approvazione dell’operato come può leggere e vedere sul sito di Plebiscito.eu, cosa si aspetta di più ufficiale?..tant’è che non si può più tornare indietro, semmai ora trovare la maniera più piana per arrivare ad un tavolo di concertazione fra le parti…ed è quanto si sta facendo… si tenga aggiornato dei passi successivi, che non potranno che portare i Veneti alla libertà da Roma…
se tutti i “movimenti” inpendentisti i scrivesse a tutti i simpatizanti e i prima pagina internet e te tuti i volanti :
dal 25 aprile basta pagar tasse ai taliani.
seto in quanto poco el governo fa na legge nova par mandar in galera (solo i veneti) che no paga de pi del anno scorso? dieze minuti el ghe mete
Parassiti che non mollano l’osso
nessuna costituzione di nessuno stato può prevede la scissione interna di una sua parte mentre giustamente prevede l’inviolabilità dei confini da parte di azioni esterne… se comunque pensiamo alle vicende dei confini attuali dell’Italia, ne vediamo la sua variabilità… e tuttavia l’Italia esiste da prima dell’annessione del Veneto come sappiamo dalle diatribe dei famosi festeggiamenti del suo 150^ anniversario, e comunque che i Veneti siano un popolo è altrettanto indiscutibile, e il suo diritto di esistere pure, come ampiamente confermato a livelli internazionali, indipendentemente dai confini variabili che ebbe nella storia la Serenissima… chi non ha visitato la mostra “Venetiks” allestita due anni fa a Padova al Palazzo della Ragione si è perso un’occasione formidabile per aggiornare la sua cultura…
I Veneti si sono ripresi il loro diritto di esistere e lo hanno affermato con l’unica arma civile cui oggi legittimamente si può ricorrere: il voto.
A Venezia il 28 scorso una commissione internazionale l’ha confermato.
Troverete tutto cercando su internet da Plebiscito.eu, non aspettatevi che ne parlino i media italiani che sono occupati non a informare ma a riempire palinsensti con le diatribe dei partiti che stanno dando spettacolo di sè ed hanno l’unico obiettivo di non disturbare il manovratore.
Tutto gira su questo principio che enuncio da parecchi anni:
UN RE NON SI FARA’ MAI UNA LEGGE CONTRO..!
Quindi?
Al VENETO non si dara’ mai una legge a favore in quanto il VENETO non e’ RE ma solo una regione italiana di cui la sovranita’, il TRONO.
A chi si chiedera’: ma cambiera’ un giorno o l’altro..?
R: MAI E POI MAI, CON QUESTI CHIARI DI LUNA DAVVERO MAI..!
Salam
E, continuando, vi e’ da tener conto che “LA SANTA INQUISIZIONE” non e’ MAI MORTA..!
Quindi rivendicare un DIRITTO di fronte a tale corte e’ come voler fare un buco nell’acqua.
Infatti, tale corte e’ frutto e’ conseguente la nascita dello stato italiano e del suo riconoscimento internazionale e quindi, sempre per il principio che “UN RE NON SI…” se in sede italiana (istituzione) e in sede internazionale (istituzioni che hanno riconosciuto le istituzioni italiane di cui anche il popolo UNO e INDIVISIBILE) hanno voluto e riconosciuto lo STATO e STATUS italiano NON DARANNO MAI E POI MAI IL CONSENSO ALL’INDIPENDENZA: NEMMENO SE UNA PARTE DI POPOLAZIONE LO VUOLE a conferma che “il popolo non e’ mai stato sovrano”..!
SOLO UN’AZIONE CRUENTA POTREBBE (vincendo) SMUOVERE LE ACQUE TANTO DA VEDERE IL FONDO cioe’ FACENDO IL BUCO NELL’ACQUA. Pero’ campa cavallo…
Diceva uno un tempo: io ho un sogno… e qua ne vedo molti a SOGNARE..!
Ri salam
E…
Anche il voto potrebbe essere d’uopo ed avere una CRUENTA AFFERMAZIONE tale da far inchinare il capo agli ISTITUTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI comprese le loro corti o “SANTE INQUISIZIONI”. BANDE DEI QUATTRO PERMETTENDO..!
.
Ma, riprendendo il mio motto “un re non si…”, e’ da notare che nelle “CARTE PIU’ BELLE DER MONNO” vi e’ stampata una sola regola (impossibile non vederla, palparla e non leggerla), che e’ questa: quella delle TRE CARTE dove vince da sempre il BANCO, le ISTITUZIONI con le loro corti che non sono IL POPOLO SOVRANO.
Avete visto, per caso, il gioco delle tre carte o comunque delle tre possibilita’?
La fava (o quel che volete metterci) e’ qua, poi e’ la’ e poi torna qua e poi e poi… indovinate dov’e’..!
.
L’ART. numero UNO della carta piu’ schifosa der monno… recita: …la sovranita’ appartiene al popolo (s’intende italiano che non esiste perche’ lo si sta per fare a suon di leggi, commemorazioni e, perche’ si o perche’ no, tantissime bugie intellighentis) che la esercita secondo le leggi… promulgate dalla BANDA DEI QUATTRO..!
Vale a dire, prima dice che ce l’ha (la sovranita’) e poi dice che non ce l’ha… regola delle tre cartinettine: e’ qua e poi e’ la’ e poi e poi poi e poi ancora… tanto che la sovranita’ del popolo (inesistente nelle istituzioni) SPARISCE..!!! Forse perche’ NON ESISTE IL POPOLO..? Messo poi al di sopra delle ISTITUZIONI..?
Ma che barzelletta ci stanno raccontando da ben circa 150 anni..?
Ovviamente a conferma dell’altro mio motto: …ed il popolo da sempre non e’ mai stato sovrano, da SEMPRE..!
Tri Salam
.
continua