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Se consigli di mangiare broccoli, rischi da 1 a 5 anni di galera

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di ENRICO DELL’OLIO

Dal 15 febbraio 2018 è entrato in vigore il DDL Lorenzin che definisce le nuove categorie sanitarie che si possono occupare di nutrizione.

Insieme alla ridefinizione di chi ha titolo per occuparsi di dietologia assistiamo ad un notevole inasprimento delle sanzioni penali e pecuniarie a carico di tutti coloro che preparano o semplicemente consigliano piani alimentari senza averne i titoli.

Si, avete capito bene, anche semplicemente consigliare una porzione di broccoli invece di una merendina da luogo al reato di abuso di professione senza averne i titoli (in questo caso di nutrizionista). E’ chiaro che da oggi in poi chi in un negozio di integratori consiglierà un supplemento come sostituto di pasto, così come il cameriere che consiglia il piatto del giorno al ristorante, diventerà automaticamente un criminale soggetto a pene che sono ben al di sopra di chi commette omicidio colposo in seguito ad incidente stradale.

Qui alla HITA ( High Intensity Training Academy ), tra le figure di riferimento che compongono il nostro organico, come molti di voi già sanno, lavora il mio braccio destro e socio: Il Dottor Lorenzo Vieri, biologo nutrizionista che si occupa della supervisione di ogni piano alimentare. Stiamo mettendo a punto un software insieme a specifici protocolli di lavoro e raccolta dati che permetteranno a tutti i professionisti del settore del Fitness di poter utilizzare i nostri servizi di nutrizione avanzata per i loro clienti in completa ottemperanza alle leggi vigenti.

Di seguito riassumo quanto previsto, già pubblicato ed in vigore dal 15 febbraio 2018.

Si parla di esercizio abusivo di professione sanitaria, in questo caso di NUTRIZIONISTA (medico, biologo e dietista) che ricordo si occupa a 360 gradi di nutrizione: dall’educazione alimentare con piani alimentari o consigli nutrizionali, alle diete fisiologiche, così come ai programmi alimentari per sportivi fino alle dietoterapie in ambito patologico.

Le figure di educatore alimentare o di Coach alimentare, che precedentemente erano permesse e che si occupavano semplicemente di dare consigli alimentari oggi non esistono più e sono da considerarsi come abusive.

Inoltre, gli iscritti all’ordine (Biologi nutrizionisti, medici, dietisti, etc.) che favoreggiano l’abuso di professione (ad esempio chi insegna a corsi privati di educatore alimentare), incapperanno in automatico in multe salatissime, confische di beni strumentali ( compresi gli immobili dove si riceve o si effettuano i corsi ) oltre a pene che prevedono fino a 3 anni di reclusione.

Qui di seguito riporto le pene previste per i trasgressori.

Il DDL Lorenzin (entrato in vigore e pubblicato in Gazzetta Ufficiale) modifica l’art. 348 c.p. sull’esercizio abusivo della professione sanitaria. Se prima coloro che venivano condannati per esercizio abusivo della professione rischiavano al massimo sei mesi di reclusione (riducibile in caso di attenuanti e riti premiali sino a poco più di due mesi) o, in alternativa, ad una modestissima multa (da euro 103,00 a euro 516,00), ora la pena minima è di 6 mesi di reclusione elevabile sino a 3 anni, in aggiunta a salatissime multe sino a euro 50.000.

Ancora più pesante la pena per i prestanome.

Gli iscritti all’Albo che favoriscono l’esercizio abusivo della professione, oltre alla sanzione ordinistica dell’interdizione dall’attività da 1 a 3 anni e la pubblicazione della sentenza, potrà subire la reclusione da 1 a 5 anni con multe da euro 15.000 sino ad euro 75.000. Ma la novità che rende veramente pesanti le pene per chi verrà condannato per esercizio abusivo di una professione è la confisca “delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato”.

Una confisca che non sarà a discrezione del giudice ma che si applicherà “automaticamente per ogni condanna”. “Dalla lettura della norma, spiegano i legali, si evince come in caso di condanna sia prevista ( senza margini di discrezionalità ad opera del Giudice ) la confisca dei beni che servirono o furono destinati a commettere il reato”. “E’ evidente, continuano, che tra questi beni si possano ritenere compresi anche gli immobili, vista altresì la norma di raccordo introdotta nelle disposizioni di attuazione del c.p.p. (art. 86ter) che prevede in caso di condanna (o anche solo di patteggiamento) che la proprietà dei beni immobili confiscati sia trasferita al patrimonio del Comune per finalità sociali od assistenziali”.

Quindi, chiariscono i legali, “non vi è più ( come avveniva oggi ) il sequestro con possibilità di dissequestro (l’art. 240 c.p., difatti, prevedeva -in senso generale- un’ipotesi di confisca facoltativa delle cose utilizzate/destinate per la commissione del reato o che ne costituiscono prodotto o profitto), ma una vera e propria perdita della proprietà dei beni professionali”.

Se ne desume che il trasgressore, colui che non ha i titoli necessari, verrà condannato e oltre alle pene pecuniarie previste si vedrà confiscato le attrezzature utilizzate o tutto lo studio, e questo avverrà anche se il finto professionista opera all’interno di uno studio organizzato in società o in quello di un singolo professionista.

TRATTO DA QUI

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