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Sentenza della cassazione: tartassati, umiliati e abusati

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di MATTEO CORSINI

Contrariamente a quanto ebbe a (improvvidamente) sostenere l’allora ministro Tommaso Padoa-Schioppa, me tasse non sono una cosa bellissima. Non lo sono, ovviamente, per chi le considera una violazione della proprietà del pagatore di tasse (in sostanza, un furto o un’estorsione a seconda del metodo di riscossione). Ma non lo sono neppure per coloro che le ritengono un male necessario.

Se poi il fisco, oltre a pretendere soldi, tratta il pagatore di tasse come uno zimbello, le cose sono ancora peggiori. In Italia, nonostante esista anche lo statuto del contribuente e in barba alle più volte dichiarate intenzioni ministeriali di avere un (a mio avviso ossimorico) “fisco amico”, una materia sulla quale la giurisprudenza è ondivaga riguarda ciò che viene definito “abuso del diritto”.

Dovrebbe trattarsi di quelle operazioni che non hanno senso economico, ma hanno l’unico obiettivo di ridurre il carico fiscale. Si tratta, a mio parere, di un concetto destinato a continuare a generare problemi, perché o al giudice è consentito sindacare su ciò che ha senso economico, e allora il suo giudizio si sostituisce a quello di chi pone in essere l’operazione oggetto di contestazione da parte del fisco, oppure non può reggere tutto l’impianto dell’abuso del diritto.

Secondo me è allucinante che un pezzo dello Stato possa avere il potere di stabilire cosa sia o meno economico, sia perché ragiona ex post, sia perché non credo sia infondato il sospetto che tenda a dare ragione a un altro pezzo di Stato, ossia quello che tassa. E in effetti, pur essendo fin qui state ondivaghe, diverse pronunce della Corte di cassazione propendono per dare al giudice il potere di sostituire il suo parere a quello di chi pone in essere l’operazione.

Da ultimo, una recente sentenza (31772/2019, depositata il 5 dicembre) ha stabilito che il giudice di merito avrebbe dovuto valutare l’elusività dell’operazione contestata dall’amministrazione fiscale verificando se fosse stato possibile “conseguirsi il medesimo risultato in forme diverse.”

Scrive la Cassazione che “non si tratta di sindacare o comprimere i principi costituzionali di libertà d’impresa e di iniziativa economica, imponendo al contribuente una specifica misura di ristrutturazione”, ossia quella che “avrebbe comportato un maggior carico fiscale”. Bensì si tratta “di evidenziare l’esistenza di possibili modalità alternative di realizzazione della medesima operazione economica, presupposto logico necessario della verifica della ragionevolezza, secondo logiche economiche e di mercato, delle forme con le quali l’operazione stessa è stata concretamente eseguita”.

A me pare che la sostanza sia in realtà proprio di sindacare sull’attività di impresa, stabilendo al posto dell’imprenditore cosa sia economico e cosa non lo sia. E chissà perché in questi casi la conclusione è sempre che l’operazione andava fatta scegliendo la modalità generante il carico fiscale maggiore. C’è abuso del diritto, ma non da parte dei (tar)tassati.

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1 COMMENT

  1. Come professionista ho più volte sbattuto contro l’ossimoro dell’abuso di diritto. Praticamente è una subliminale compressione della libertà: il contribuente non è libero di scegliere la LECITA forma giuridica più idonea a perseguire i suoi interessi, ma è punito se ha scelto una “forma” sconveniente per l’erario. Superior stabat lupus…

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