di REDAZIONE
Tachipirina e vigile attesa? Una cavolata. Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato dal Comitato Cura Domiciliare Covid-19, a firma del presidente e avvocato Erich Grimaldi e dell’avvocato Valentina Piraino, contro le linee guida ministeriali del 26 aprile 2021, per il trattamento domiciliare dei malati Covid.
“Finalmente un punto fermo a una battaglia che portiamo avanti da due anni, è la fine della vigile attesa”, dice Grimaldi. “Il Governo, andando a vincolare i medici, ha di fatto privato i cittadini delle cure domiciliari precoci, paralizzando la sanità territoriale, e portato al collasso il sistema ospedaliero, con tutte le drammatiche conseguenze che migliaia di famiglie conoscono purtroppo molto bene”, ha ribadito.
Avevo già inserito un link ai criminali atti del ministero/ministro con il suo codazzo di stregoni
Ora sembra che abbiano fatto sparire le circolari, DPCM, Ordinanze varie.
Sfortunatamente per loro a suo tempo le ho scaricate e come promemoria le riporto con i protocolli e le parti “incriminate” che il TAR sembra aver scoperto grazie agli avvocati Grimaldi e Piraino.
PARTIAMO DALL’INIZIO: Circolare Ministero della Salute 0004001-08/02/2020-DGPRE-DGPRE-P
OGGETTO: Aggiornamenti alla circolare ministeriale prot. del 01.02.2020 con riferimento alle indicazioni per la gestione nel settore scolastico degli studenti di ritorno dalle città a rischio della Cina
….In presenza dei sintomi di cui alla definizione di caso dell’OMS viene avviato il percorso sanitario previsto per i casi sospetti.
In tutti i casi, il Dipartimento propone e favorisce l’adozione della permanenza volontaria, fiduciaria, a domicilio, fino al completamento del periodo di 14 giorni, misura che peraltro risulta attuata volontariamente da molti cittadini rientrati da tali aree
POI: Allegato A) all’Ordinanza 1/2020 Prot 0005443-22/02/2020-DGPRE-DGPRE-P
OGGETTO: COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti
……..Facendo seguito alle note Circolari n. 1997 del 22 gennaio 2020 e n. 2302 del 27 gennaio 2020, che contenevano, tra l’altro, indicazioni sulla gestione dei casi nelle strutture sanitarie, l’utilizzo dei DPI per il personale sanitario e le precauzioni standard di biosicurezza, si forniscono le seguenti integrazioni che
aggiornano e sostituiscono le precedenti………..Medici di medicina generale (MMG) e Pediatri di libera scelta (PLS)………, deve, in presenza di:
1. paziente sintomatico (T° 37,5; mal di gola, rinorrea, difficoltà respiratoria e sintomatologia simil-influenzale/simil COVID-19/polmonite):
– effettuare valutazione epidemiologica per affezioni vie respiratorie (collegamento con paese a rischio, data di partenza dalla zona a rischio, esposizione a casi accertati o sospetti, contatti con persone rientrate dal paese a rischio, con familiari di casi sospetti), tenendo presente le eventuali patologie preesistenti e lo stato vaccinale;
– segnalare il paziente al 112/118, e/o attraverso i percorsi organizzativi predisposti delle singole regioni;
– segnalare il caso sospetto all’UO di Malattie infettive del DEA di II livello di riferimento;
– isolamento e riduzione dei contatti, uso di mascherina, guanti e protezione dei conviventi, lavaggio frequente delle mani, areazione frequente degli ambienti, valutare tempi e modalità per la rivalutazione telefonica del caso. Disincentivare iniziative di ricorso autonomo ai Servizi sanitari (P.S., MMG, medico di continuità assistenziale-CA) in assenza di contatto con i numeri di pubblica utilità su COVID-19 (1500, Numeri verdi regionali) o con il medico
curante….
A SEGUIRE: DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19. (20G00020)
(GU n.45 del 23-2-2020)
Vigente al: 23-2-2020
……….2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:
a) divieto di allontanamento dal comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell’area;
b) divieto di accesso al comune o all’area interessata;
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura,
di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;….ecc. ecc.
E NEL CRESCENDO: DPCM 4 marzo 2020 (GU n.55 del 4-3-2020)
Art. 2 Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale
………….. 5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanita’ Pubblica;
b) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.
6. L’operatore di sanita’ pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanita’ pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.
7. Su tutto il territorio nazionale e’ raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 1 (da me sopra citato)
Pertanto e da Febbraio 2020 che per il ministro e sodali non si devono curare i malati, per non parlare delle mancate autopsie e dalle persone decedute perché intubate con ossigeno in pressione in presenza di trombi.