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Tachipirina e vigile attesa bocciate dal TAR. Ecco le motivazioni della sentenza

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di REDAZIONE

Tachipirina e vigile attesa? Una cavolata. Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato dal Comitato Cura Domiciliare Covid-19, a firma del presidente e avvocato Erich Grimaldi e dell’avvocato Valentina Piraino, contro le linee guida ministeriali del 26 aprile 2021, per il trattamento domiciliare dei malati Covid.

“Finalmente un punto fermo a una battaglia che portiamo avanti da due anni, è la fine della vigile attesa”, dice Grimaldi. “Il Governo, andando a vincolare i medici, ha di fatto privato i cittadini delle cure domiciliari precoci, paralizzando la sanità territoriale, e portato al collasso il sistema ospedaliero, con tutte le drammatiche conseguenze che migliaia di famiglie conoscono purtroppo molto bene”, ha ribadito.

LEGGI LA SENTENZA DEL TAR

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1 COMMENT

  1. Avevo già inserito un link ai criminali atti del ministero/ministro con il suo codazzo di stregoni
    Ora sembra che abbiano fatto sparire le circolari, DPCM, Ordinanze varie.
    Sfortunatamente per loro a suo tempo le ho scaricate e come promemoria le riporto con i protocolli e le parti “incriminate” che il TAR sembra aver scoperto grazie agli avvocati Grimaldi e Piraino.
    PARTIAMO DALL’INIZIO: Circolare Ministero della Salute 0004001-08/02/2020-DGPRE-DGPRE-P
    OGGETTO: Aggiornamenti alla circolare ministeriale prot. del 01.02.2020 con riferimento alle indicazioni per la gestione nel settore scolastico degli studenti di ritorno dalle città a rischio della Cina
    ….In presenza dei sintomi di cui alla definizione di caso dell’OMS viene avviato il percorso sanitario previsto per i casi sospetti.
    In tutti i casi, il Dipartimento propone e favorisce l’adozione della permanenza volontaria, fiduciaria, a domicilio, fino al completamento del periodo di 14 giorni, misura che peraltro risulta attuata volontariamente da molti cittadini rientrati da tali aree

    POI: Allegato A) all’Ordinanza 1/2020 Prot 0005443-22/02/2020-DGPRE-DGPRE-P
    OGGETTO: COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti
    ……..Facendo seguito alle note Circolari n. 1997 del 22 gennaio 2020 e n. 2302 del 27 gennaio 2020, che contenevano, tra l’altro, indicazioni sulla gestione dei casi nelle strutture sanitarie, l’utilizzo dei DPI per il personale sanitario e le precauzioni standard di biosicurezza, si forniscono le seguenti integrazioni che
    aggiornano e sostituiscono le precedenti………..Medici di medicina generale (MMG) e Pediatri di libera scelta (PLS)………, deve, in presenza di:
    1. paziente sintomatico (T° 37,5; mal di gola, rinorrea, difficoltà respiratoria e sintomatologia simil-influenzale/simil COVID-19/polmonite):
    – effettuare valutazione epidemiologica per affezioni vie respiratorie (collegamento con paese a rischio, data di partenza dalla zona a rischio, esposizione a casi accertati o sospetti, contatti con persone rientrate dal paese a rischio, con familiari di casi sospetti), tenendo presente le eventuali patologie preesistenti e lo stato vaccinale;
    – segnalare il paziente al 112/118, e/o attraverso i percorsi organizzativi predisposti delle singole regioni;
    – segnalare il caso sospetto all’UO di Malattie infettive del DEA di II livello di riferimento;
    – isolamento e riduzione dei contatti, uso di mascherina, guanti e protezione dei conviventi, lavaggio frequente delle mani, areazione frequente degli ambienti, valutare tempi e modalità per la rivalutazione telefonica del caso. Disincentivare iniziative di ricorso autonomo ai Servizi sanitari (P.S., MMG, medico di continuità assistenziale-CA) in assenza di contatto con i numeri di pubblica utilità su COVID-19 (1500, Numeri verdi regionali) o con il medico
    curante….

    A SEGUIRE: DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6
    Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
    epidemiologica da COVID-19. (20G00020)
    (GU n.45 del 23-2-2020)
    Vigente al: 23-2-2020
    ……….2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:
    a) divieto di allontanamento dal comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell’area;
    b) divieto di accesso al comune o all’area interessata;
    c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura,
    di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;….ecc. ecc.

    E NEL CRESCENDO: DPCM 4 marzo 2020 (GU n.55 del 4-3-2020)
    Art. 2 Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale
    ………….. 5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
    a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanita’ Pubblica;
    b) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
    c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.
    6. L’operatore di sanita’ pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanita’ pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.
    7. Su tutto il territorio nazionale e’ raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 1 (da me sopra citato)

    Pertanto e da Febbraio 2020 che per il ministro e sodali non si devono curare i malati, per non parlare delle mancate autopsie e dalle persone decedute perché intubate con ossigeno in pressione in presenza di trombi.

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