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Una sentenza epocale: Conte e Draghi han fatto votare solo decreti incostituzionali

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di REDAZIONE

L’avvocato Alessandro Fusillo, presidente del Movimento Libertario, affermava questi principi sin dalla fine di marzo del 2020. Di seguito, riportiamo uno stralcio della sentenza emessa dalla dottoressa Lina Manuali, risalente all’8 novembre 2021, depositata in data 17 febbraio 2022, n. 1842/2021, ma completamente nascosta dalla stampa di regime. A fine pagina, il link con la sentenza completa.

  • Si rileva che a causa della epidemia da COVID-19, al fine di tutelare la salute pubblica, sono state emanate disposizioni che hanno comportato la sospensione e compressione di alcune libertà garantite dalla nostra Carta Costituzionale, come previsti dagli artt. 13 e seguenti della stessa.
  • Si tratta di libertà che concernono i diritti fondamentali dell’uomo e costituiscono il “nucleo duro” della Costituzione stessa, tanto che, secondo Ia dottrina maggioritaria (Cfr. C. Mortati, in “Una e indivisibile”, Milano, Giuffre 2007, p. 216; G. Azzariti, in Revisione Costituzionale e rapporto tra prima e seconda parte della Costituzione, in Nomos, Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale, n. 1-2016, p. 3.) non sono revisionabili nemmeno con il procedimento di cui all’art. 138 Cost. – Revisione della Costituzione, ragion per cui occorre verificare se, a quali condizioni e con quali modalità, in situazioni emergenziali, tali diritti possano essere compressi a tutela di altri diritti anch’essi costituzionalmente previsti.
  • Si deve evidenziare che l’Ordinamento Costituzionale Italiano non contempla né lo stato di eccezione, né lo stato di emergenza, che è una declinazione dell’eccezione, al di fuori dello stato di guerra, previsto all’art. 78 della Cost.
  • Lo stato di emergenza è una condizione giuridica particolare che pur essere attivata al verificarsi di eventi eccezionali. Questa particolare situazione emergenziale richiede, pertanto, un intervento urgente e con poteri straordinari al fine di tutelare i cittadini e porre rimedi ad eventuali danni.
  • Tuttavia, per fronteggiare una tale situazione gli strumenti idonei a cui si fa ricorso devono trovare, comunque, un fondamento di rango costituzionale, specie per quanto attiene ai presupposti, qualora incidano e impattino su diritti costituzionalmente garantiti.
  • Orbene, la Costituzione italiana non prevede alcun articolo che disciplini lo stato d’emergenza/d’eccezione, volta a ricomprendere tutte quelle situazioni diverse (purché interne) che non si riferiscano al vero e proprio “stato di guerra” previsto ex art. 78 Cost. (inerente conflitti bellici esterni).

QUI LA SENTENZA COMPLETA

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1 COMMENT

  1. Ottima sentenza ma probabilmente non servirà a niente. Intanto sarà appellata. E poi è lo stesso magistrato che sin dall’inizio aveva coraggiosamente mostrato di andare controcorrente, quindi verrà emarginata all’interno del suo stesso ordine giudiziario. Le rimprovereranno la sua fede cattolica e forse sarebbe stato più utile alla causa se non l’avesse pubblicamente manifestata. Perché ora potranno dire che fede e scienza sono incompatibili e che quella dei credenti non è autentica scienza. Sollevando obiezioni costituzionali, avrà il niet di Amato e Petroni Griffi che potranno ammantarsi di un’aureola da garantisti super partes perché in fondo hanno accettato i referendum sulla separazione delle carriere nella magistratura e sulla Legge Severino. Si sono ben guardati, però, di approvare quello sulla responsabilità civile dei singoli magistrati. Sentenza importante sul piano accademico e dottrinario, dubito che avrà proseliti ed effetti reali in campo giurisprudenziale o in quello legislativo.

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